ARTICOLO SCRITTO da
TONIO SCANDEREBECH
___________________________
Ennesima novità in tema di tributi locali dalla Corte di Cassazione.
Secondo alcune fonti l’IMU non andrebbe versata nel caso in cui un immobile, non utilizzato dal possessore, venga dato in uso a un altro familiare o a un conoscente.
In tal caso l’imposta municipale graverebbe sull’effettivo beneficiario del “diritto di abitazione”. A nulla rileva se l’accordo sia stipulato in mancanza di un atto notarile vero e proprio, o senza l’annotazione nei pubblici registri, l’essenziale è che il documento sottoscritto dalle parti ( in genere una scrittura privata ) venga registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione formale al Comune del trasferimento dell’abitazione, con data e firma certe, dovrà comunque essere fatta in un periodo antecedente rispetto all’annualità di competenza del tributo da corrispondere.
Come avvenuto per altre ordinanze rivoluzionarie, la n. 4329/2025 ha dato il via a una miriade di dubbi e di pareri, spesso controversi, in merito all’interpretazione giurisprudenziale autentica di quanto enunciato nella stessa.
Alcuni comuni si sono prontamente attivati, chiedendo agli esperti del settore il loro punto di vista al riguardo.
Tutto ciò non tanto per quello che possa comportare un trasferimento di carico tributario dell’IMU (da contribuente X a contribuente Y), quanto invece per il fatto che se, il subentrante al diritto, dovesse stabilire nell’immobile assegnato la propria residenza anagrafica non ci sarebbe più alcuna imposta da versare. La tipologia dell’abitazione muterebbe in questo caso, da “altri fabbricati” ad “abitazione principale”, con conseguente esenzione dell’IMU.
I contribuenti più ottimisti, per così dire, si auspicano che le amministrazioni comunali recepiscano al più presto il principio invocato nell’ordinanza della Cassazione, senza attendere eventuali convalide da parte di organi superiori, applicando magari l’enunciato anche nella gestione ordinaria del tributo.
Più convincente e condivisibile quell’orientamento in cui si ritiene che quanto asserito dalla Corte sia applicabile sin da subito, nelle fasi di contenzioso o in sede di accertamento.
Le ordinanze della Cassazione, com’è noto, pur non avendo efficacia “erga omnes” vengono di fatto richiamate e fatte valere nelle opportune sedi di giudizio.
E proprio in previsione di eventuali contenziosi si ritiene giusto che, laddove l’enunciato della Corte appaia coerente, chiaro e motivato, l’Ente locale debba conseguenzialmente adeguarsi, garantendo la legittimità della gestione tributaria.
Nel caso in specie, tuttavia, proprio in termini di coerenza è opportuno segnalare qualche criticità considerando situazioni analoghe, disciplinate però in maniera diversa e soprattutto più restrittiva.
Nell’applicazione dell’IMU i casi in cui sussiste un “diritto di abitazione”, sono molteplici, ognuno regolamentato con modalità diverse, a pena di decadenza.
Con la sentenza n.15000/2021, ad esempio, la Corte Suprema ha disposto che tale diritto, acquisibile dal coniuge superstite ( ex art.540 c.c.) ha origine solo se l’abitazione adibita a residenza familiare era di proprietà del coniuge defunto o in comproprietà con il coniuge.
Nessun riconoscimento, invece, qualora la proprietà appartenesse al coniuge defunto e a un soggetto diverso dal coniuge superstite.
Nel caso, invece, di assegnazione da parte del giudice della casa familiare, a seguito di separazione o divorzio, il diritto di abitazione ( con conseguente esenzione dell’IMU ) il diritto di abitazione verrà a costituirsi in capo al coniuge affidatario solo ed esclusivamente in presenza di figli minori.
Resta da domandarsi: “se in queste situazioni ( così come in tutti i casi in cui si verificano cambiamenti non conoscibili dal Comune) il contribuente è obbligato per legge a presentare dichiarazione IMU su apposito modello ministeriale entro il 30 giugno dell’anno successivo alle variazioni intervenute, qual è il motivo per cui l’ordinanza n.4329/2025 disponga diversamente, asserendo che una semplice comunicazione formale di trasferimento d’immobile deve essere trasmessa all’Ente Locale in periodo antecedente rispetto all’annualità del tributo da assolvere?”.
TONIO SCANDEREBECH





