L’articolo 75 della Costituzione disciplina il referendum popolare per l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Qual è il ruolo che svolge il Referendum abrogativo nell’ordinamento costituzionale italiano?
Da un riesame dei lavori dell’assemblea Costituente emerge come la gran parte dei deputati era ostile o diffidente verso il nuovo istituto; In generale si può dire che quelli di orientamento liberale erano apertamente contrari; quelli di sinistra erano tacitamente diffidenti, i repubblicani e i democratici sembravano timidamente favorevoli. Ma fautori e avversi del referendum contrassegnavano tutti gli schieramenti politici presenti alla Costituente.
Le diffidenze traevano origine dal timore che il referendum fosse pericoloso, poiché poteva essere un mezzo per esprimere sfiducia nell’organo rappresentativo; in aggiunta, si riteneva che la consultazione popolare diretta fosse estranea alla tradizione italiana e , soprattutto, non si conciliava con il paradigma parlamentare.
Se il referendum fu approvato, sia pure in misura ridotta rispetto al progetto originario, ciò fu dovuto all’impegno concorde di alcuni sui membri particolarmente autorevoli come Luigi Einaudi, Costantino Mortati, Tomaso Perassi e Umberto Terracini.
La funzione che vollero attribuire i Costituenti al referendum fu di controllo popolare sull’opportunità politica delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato, ossia sulla corrispondenza delle scelte dei rappresentanti del popolo alla volontà dei rappresentati.
Pertanto, il referendum non ha la funzione di determinazione popolare attiva all’indirizzo politico dello Stato ( questo spetta ai partiti e ai meccanismi di democrazia rappresentativa) e neppure di stimolo nei confronti del legislatore statale. L’Assemblea costituente, infatti, respinse la proposta del REFERENDUM PROPOSITIVO presentata da Mortati.
Il risultato del referendum favorevole all’abrogazione è una fonte del diritto, ossia ha valore di legge, dopo il decreto del PDR e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
L’atmosfera di malcelata diffidenza verso i referendum che aleggiava nell’Assemblea Costituente rimase a lungo nelle aule parlamentari, anche dopo l’approvazione della Costituzione.
Ne è una riprova il grave ritardo con il quale è stata approvata la L. 352 del 25/05/1970 che rendeva praticabile l’istituto del referendum. La legge, secondo Stefano Ceccanti, nacque come scambio per l’approvazione di quella sul divorzio, che era in discussione alle Camere e che fu approvata sei mesi dopo dai partiti di sinistra e i partiti laici ( senza la Dc).
La Dc incassò la sconfitta parlamentare sul divorzio e approvò la legge sul referendum nell’illusione di poter capovolgere nel Paese il risultato parlamentare.
La storia dirà poi che il referendum sul divorzio riserverà un’altra sconfitta alla Dc.
Dal 1970 ad oggi si sono svolti 72 referendum abrogativi; 33 non hanno raggiunto il quorum dei votanti , pari al 45%. ( la metà + 1 degli aventi diritto al voto),
Dal 1997 ad oggi si sono svolti 34 referendum abrogativi, 30 dei quali non hanno raggiunto il quorum dei votanti; quindi il 90,91 % dei referendum che non hanno sortito effetti si sono svolti negli ultimi 28 anni. Gli ultimi referendum che hanno raggiunto il “quorum partecipativo” risalgono al 2011, con una percentuale dei votanti pari al 54,80%; il referendum del 2016 e i 5 del 2022 non hanno raggiunto il quorum dei votanti.
É fuor di dubbio che ci sia una corrispondenza fra l’affluenza alle consultazioni referendarie e quelle politiche, le quali a partire dal 1976 ( 93,40%) sono venute calando sino a toccare il fondo in quelle del 2022 (63,91). Anche se gli argomenti referendari degli anni Settanta e Ottanta erano, probabilmente, più coinvolgenti, resta il fatto che il trend della partecipazione ai referendum sia drammaticamente negativo.
Ora, si può invertire la tendenza?
Principiamo a fugare qualche equivoco. L’elettore deve prendere contezza del referendum abrogativo che è cosa diversa dalle elezioni mediante le quali si scelgono i capi nelle democrazie rappresentative. Eh sì, ahinoi!
Nella temperie geopolitica del nostro tempo i cittadini avvertono che il loro destino, il loro benessere è determinato sempre più da soggetti internazionali e ciò ha generato un forte iato fra la società e le consorterie politiche. Ebbene, l’affluenza massiccia alle urne referendarie, l’otto e nove giugno prossimi, sarebbe una potente manifestazione di volontà del popolo di riappropriarsi dei propri spazi “sovrani” e potrebbe portare i rappresentanti politici a ravvedersi e a ridurre le distanze con le loro comunità.
Poi c’è l’enorme questione della vitalità della democrazia che deve mobilitare l’elettore. La democrazia, secondo il mio parere, (ognuno ha una propria idea) significa confronto, dialogo, scambio di opinioni, partecipazione e mobilitazione; significa presidiare le agorà e affollare le assemblee cittadine e rionali, a prescindere dalla natura ontologica dei partiti del momento.
I cittadini devono fare proprio l’assunto che “nella vita nessun pasto è gratis”, mutuando una massima del famoso Milton Friedman, tanto cara ai liberisti. La democrazia è un valore prezioso e transeunte, come ogni cosa di questo mondo, che va concimata, vezzeggiata e inverata; quale migliore occasione degli strumenti di democrazia diretta?
La partecipazione ai referendum abrogativi, infatti, permette agli elettori di opporsi alle decisioni degli organi rappresentativi e di svolgere una funzione legislativa ( sia pure in negativo) e non di semplice delega, vale a dire non sono dei semplici deleganti, bensì soggetti attivi del diritto.
Per queste ragioni l’elettore dovrebbe essere entusiasta di partecipare alle consultazioni referendarie.
- Prof. Antonio Maggio






